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Accesso civico "semplice"

Riferimenti normativi
Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990
Contenuto dell'obbligo

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria:

nome del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Accesso Civico e Generalizzato è il R.P.C.T., dott. Paolo Bortolamedi.

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Pubblicato il: Giovedì, 28 Giugno 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 05 Marzo 2021
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